LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Con avviso di accertamento n. RL 70001870, l'Ufficio delle entrate di Sassari, ai sensi dell'art. 41bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini IRPEF, IVA e CSSN, in relazione all'anno di imposta 1995, ha rettificato il reddito di impresa ed il volume degli affari dichiarato dalla dott.ssa Giuseppina Manca titolare della farmacia ubicata in Cargeghe, determinando maggiori ricavi per L. 17.981.000. L'avviso di accertamento, richiamando l'art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973, motiva lo scostamento dei ricavi dichiarati dalla farmacista (1.227.792.000 ) rispetto a quelli attribuibili in base ai parametri previsti dal d.P.C.M. 29 gennaio 1996 (L. 245.773.000), presunzione grave. precisa e concordante che legittimerebbe l'ufficio a procedere ai sensi dell'art. 3, comma 181, della legge n. 549/1995. Avverso l'avviso la dott.ssa Manca ha proposto ricorso eccependo, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del d.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'incostituzionalita' dell'art. 3 commi 181 - 189 della legge n. 549 del 1995, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La ricorrente lamenta che i commi 181 e 189 della citata legge n. 549 del 1995, violerebbero il principio di uguaglianza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione in quanto non prevederebbero l'utilizzo differenziato dei parametri in relazione alla dislocazione territoriale delle attivita' imprenditoriali omettendo di considerare le differenti realta' economiche che ne derivano e che influiscono in maniera determinante sulla capacita' di reddito di coloro che svolgono identica professione o impresa. L'eccezione, prosegue la ricorrente, avrebbe particolare rilevanza per le imprese operanti in Sardegna che risulterebbero gravemente penalizzate in quanto non sarebbe tenuta in considerazione l'economia dell'isola riconosciuta anche dalla U.E. come territorio soggetto a particolare tutela proprio in considerazione del disagio in cui operano le aziende. L'ufficio, costituitosi con controdeduzioni del 15 febbraio 2001, ha contestato la fondatezza della questione posta dalla ricorrente e, con un richiamo alle circolari ministeriali n. 117/1996 e n. 203/1999 ha sottolineato come il contribuente sarebbe tutelato dalla previsione di un diretto preliminare contradditorio che consentirebbe all'amministrazione di conoscere le specifiche caratteristiche dell'attivita' esercitata. All'udienza del 27 aprile 2001 il difensore della dott.ssa Manca, avv. Marco Loi, dopo aver rilevato che per le imprese in contabilita' semplificata (compilanti il quadro G del MOD. 740) nella fase del contradditorio non e' prevista alcuna ispezione contabile, ha eccepito l'incostituzionalita' della legge sotto l'ulteriore profilo della disparita' di trattamento tra soggetti in regime di contabilita' semplificata e soggetti in regime di contabilita' ordinaria in quanto il comma 181 lett. A e B dell'art. 3 legge n. 549/1995 prevede un trattamento di miglior favore per le imprese in contabilita' ordinaria che sarebbero soggette ai parametri solo se dal verbale di ispezione risulti l'inattendibilita' della contabilita'. Tale ulteriore questione assume particolare importanza nella fattispecie concreta perche' l'art. 3 comma 189 della finanziaria, ha esteso l'applicazione delle disposizioni sui parametri (materialmente pubblicati in data 29 gennaio 1996 ) agli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 quando la dott.ssa Manca non aveva la possibilita' di optare per il regime ordinario (ai sensi dell'art. 18 comma 6 del d.P.R. 29 setembre 1973 n. 600) in quanto l'esercizio del diritto di opzione doveva essere esercitato all'inizio del precedente periodo d'imposta e la legge non aveva concesso la possibilita' di presentare l'opzione con effetto dal 1 gennaio 1995. Per tali motivi la commissione ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente intondate per le seguenti ragioni: 1. - l'applicazione indiscriminata di parametri e coefficienti presuntivi di ricavi ad un'azienda operante in un piccolo paese della Sardegna e ad una azienda ubicata in un centro urbano viola i principi costituzionali di uguaglianza e capacita' contributiva. E' evidente come non possano essere applicati gli stessi parametri ad una farmacia situata in un piccolo centro come Cargeghe (probabilmente non raggiunge i 1000 abitanti) ed una farmacia con sede in Milano. Sul punto la legge non ha effettuato alcuna distinzione e l'effetto conseguenziale, che ne e' derivato, e' stato l'emanazione del successivo d.P.C.M. 29 gennaio 1996 che non ha posto alcuna discriminazione tra diverse regioni e tra farmacie urbane e farmacie rurali come quella della dott.ssa Giuseppina Manca. La legge n. 549/1995, in definitiva, omettendo di considerare tutti i fattori di diversita', legati appunto alla singola situazione territoriale, che vanno ad influire sul reddito delle persone e di conseguenza sulla capacita' contributiva dei singoli, viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione. 2. - la dott.ssa Manca nel 1995 ha tenuto la contabilita' semplificata. L'an. 3, comma 181 lettera a), ha disposto l'applicazione generalizzata dei parametri ai soggetti che, in regime naturale di contabilita' semplificata, non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. La lettera b) dello stesso comma ha previsto che per i soggetti in contabilita' ordinaria i parametri si applichino solo se dal verbale di ispezione risulti l'inattendibilita' della contabilita' precisando che, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrtata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarita' delle scritture contabili obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. E' evidente la disparita' di trattamento creata dal legislatore tra i contribuenti in contabilita' semplificata e quelli in contabilita' ordinaria. Infatti, al momento di entrata in vigore della legge, i primi non potevano piu' optare per il regime semplificato in quanto il termine era gia' scaduto ed il legislatore non ha rimesso in termini contribuenti al fine di esercitare il diritto di opzione. Tale disparita' di trattamento viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione.