LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Con  avviso  di  accertamento  n. RL  70001870,  l'Ufficio  delle
entrate  di Sassari, ai sensi dell'art. 41bis del d.P.R. 29 settembre
1973  n. 600,  ai  fini  IRPEF,  IVA e CSSN, in relazione all'anno di
imposta 1995, ha rettificato il reddito di impresa ed il volume degli
affari  dichiarato  dalla  dott.ssa  Giuseppina  Manca titolare della
farmacia  ubicata  in  Cargeghe,  determinando maggiori ricavi per L.
17.981.000.
    L'avviso  di  accertamento,  richiamando  l'art. 39, primo comma,
lettera  d)  del d.P.R. n. 600/1973, motiva lo scostamento dei ricavi
dichiarati  dalla  farmacista  (1.227.792.000  )  rispetto  a  quelli
attribuibili  in  base  ai parametri previsti dal d.P.C.M. 29 gennaio
1996  (L.  245.773.000), presunzione grave. precisa e concordante che
legittimerebbe l'ufficio a procedere ai sensi dell'art. 3, comma 181,
della legge n. 549/1995.
    Avverso l'avviso la dott.ssa Manca ha proposto ricorso eccependo,
ai  sensi dell'art. 18 e seguenti del d.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
l'incostituzionalita'  dell'art. 3 commi 181 - 189 della legge n. 549
del 1995, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    La  ricorrente  lamenta  che i commi 181 e 189 della citata legge
n. 549  del 1995, violerebbero il principio di uguaglianza, contenuto
nell'art. 3   della   Costituzione   in   quanto  non  prevederebbero
l'utilizzo differenziato dei parametri in relazione alla dislocazione
territoriale delle attivita' imprenditoriali omettendo di considerare
le differenti realta' economiche che ne derivano e che influiscono in
maniera  determinante  sulla  capacita'  di  reddito  di  coloro  che
svolgono identica professione o impresa.
    L'eccezione,   prosegue   la   ricorrente,   avrebbe  particolare
rilevanza  per  le  imprese  operanti  in Sardegna che risulterebbero
gravemente penalizzate in quanto non sarebbe tenuta in considerazione
l'economia  dell'isola  riconosciuta anche dalla U.E. come territorio
soggetto  a  particolare tutela proprio in considerazione del disagio
in cui operano le aziende.
    L'ufficio, costituitosi con controdeduzioni del 15 febbraio 2001,
ha contestato la fondatezza della questione posta dalla ricorrente e,
con un richiamo alle circolari ministeriali n. 117/1996 e n. 203/1999
ha   sottolineato   come   il  contribuente  sarebbe  tutelato  dalla
previsione di un diretto preliminare contradditorio che consentirebbe
all'amministrazione   di   conoscere  le  specifiche  caratteristiche
dell'attivita' esercitata.
    All'udienza del 27 aprile 2001 il difensore della dott.ssa Manca,
avv. Marco Loi, dopo aver rilevato che per le imprese in contabilita'
semplificata  (compilanti  il  quadro  G del MOD. 740) nella fase del
contradditorio   non  e'  prevista  alcuna  ispezione  contabile,  ha
eccepito  l'incostituzionalita' della legge sotto l'ulteriore profilo
della   disparita'   di   trattamento   tra  soggetti  in  regime  di
contabilita'  semplificata  e  soggetti  in  regime  di  contabilita'
ordinaria  in  quanto  il  comma  181  lett.  A e B dell'art. 3 legge
n. 549/1995  prevede  un trattamento di miglior favore per le imprese
in contabilita' ordinaria che sarebbero soggette ai parametri solo se
dal   verbale   di   ispezione   risulti   l'inattendibilita'   della
contabilita'.
    Tale  ulteriore  questione  assume  particolare  importanza nella
fattispecie concreta perche' l'art. 3 comma 189 della finanziaria, ha
esteso l'applicazione delle disposizioni sui parametri (materialmente
pubblicati  in  data  29 gennaio 1996 ) agli accertamenti relativi al
periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre 1995 quando la
dott.ssa  Manca  non  aveva  la  possibilita' di optare per il regime
ordinario  (ai sensi dell'art. 18 comma 6 del d.P.R. 29 setembre 1973
n. 600)  in  quanto  l'esercizio del diritto di opzione doveva essere
esercitato all'inizio del precedente periodo d'imposta e la legge non
aveva  concesso  la  possibilita' di presentare l'opzione con effetto
dal 1 gennaio 1995.
    Per  tali  motivi la commissione ritiene le questioni rilevanti e
non manifestamente intondate per le seguenti ragioni:
        1.   -   l'applicazione   indiscriminata   di   parametri   e
coefficienti  presuntivi  di  ricavi  ad  un'azienda  operante  in un
piccolo  paese  della  Sardegna e ad una azienda ubicata in un centro
urbano  viola  i  principi  costituzionali di uguaglianza e capacita'
contributiva.
    E'   evidente  come  non  possano  essere  applicati  gli  stessi
parametri  ad una farmacia situata in un piccolo centro come Cargeghe
(probabilmente  non  raggiunge  i  1000 abitanti) ed una farmacia con
sede in Milano.
    Sul  punto  la  legge  non  ha  effettuato  alcuna  distinzione e
l'effetto  conseguenziale,  che ne e' derivato, e' stato l'emanazione
del  successivo  d.P.C.M.  29  gennaio  1996  che non ha posto alcuna
discriminazione  tra diverse regioni e tra farmacie urbane e farmacie
rurali come quella della dott.ssa Giuseppina Manca.
    La  legge  n. 549/1995,  in  definitiva, omettendo di considerare
tutti i fattori di diversita', legati appunto alla singola situazione
territoriale,  che  vanno  ad influire sul reddito delle persone e di
conseguenza  sulla  capacita'  contributiva  dei  singoli,  viola gli
artt. 3 e 53 della Costituzione.
        2.  -  la  dott.ssa  Manca nel 1995 ha tenuto la contabilita'
semplificata.
    L'an. 3,   comma  181  lettera  a),  ha  disposto  l'applicazione
generalizzata  dei  parametri  ai soggetti che, in regime naturale di
contabilita' semplificata, non abbiano optato per il regime ordinario
di contabilita'.
    La  lettera  b) dello stesso comma ha previsto che per i soggetti
in  contabilita'  ordinaria  i  parametri  si  applichino solo se dal
verbale  di  ispezione  risulti l'inattendibilita' della contabilita'
precisando che, con regolamento da emanare con decreto del Presidente
della  Repubblica  ai  sensi  dell'art. 17,  comma  2, della legge 23
agosto  1988  n. 400,  entro novanta giorni dalla data di entrtata in
vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti i criteri in base ai
quali  la  contabilita'  ordinaria  e'  considerata  inattendibile in
presenza  di  gravi  contraddizioni  o  irregolarita' delle scritture
contabili  obbligatorie  ovvero  tra  esse  e  i  dati e gli elementi
direttamente rilevati.
    E'  evidente  la disparita' di trattamento creata dal legislatore
tra   i   contribuenti  in  contabilita'  semplificata  e  quelli  in
contabilita' ordinaria.
    Infatti, al momento di entrata in vigore della legge, i primi non
potevano  piu' optare per il regime semplificato in quanto il termine
era  gia'  scaduto  ed  il  legislatore  non  ha  rimesso  in termini
contribuenti al fine di esercitare il diritto di opzione.
    Tale  disparita'  di  trattamento  viola  gli  artt. 3 e 53 della
Costituzione.